ENS ICS2 Italia: chi presenta la dichiarazione e quando
In Italia la dichiarazione sommaria di entrata (ENS) e presentata dal vettore (art. 127, par. 4, CDU); importatore, destinatario o chi puo presentare le merci possono inviarla al suo posto, ma l'obbligo resta del vettore. Per il trasporto stradale il termine e al piu tardi 1 ora prima dell'arrivo nel luogo di competenza dell'ufficio doganale di prima entrata (art. 108 RD (UE) 2015/2446); nel trasporto combinato vale il termine del mezzo attivo (art. 110), quindi un camion su traghetto segue il termine marittimo. Dal 1° gennaio 2026 i vettori stradali e ferroviari devono usare ICS2: la deroga che consentiva ICS1 e scaduta il 31 dicembre 2025.
Fonte: EUR-Lex - Unione europea · Agenzia delle Dogane e dei Monopoli · Normattiva - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
Ultimo aggiornamento dei dati:
.
Chi presenta, entro quando, con quale sistema
Chi presenta, entro quando, con quale sistema — La dichiarazione sommaria di entrata (ENS) è il primo adempimento di un carico partito dalla Turchia verso l'Italia e cade prima che il mezzo raggiunga il porto. Tre domande: chi la presenta, entro quando, da quando ICS2 è davvero obbligatorio.
Il riquadro applica soltanto le regole citate in questa pagina: gli articoli 105-111 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 sui termini, l'articolo 127 del codice doganale dell'Unione su chi presenta, il criterio ADM sul trasporto combinato e il calendario ICS2 italiano. Non conosce la vostra rotta, il vostro contratto né i sistemi del vostro operatore: risolve una configurazione, non un caso. Gli orari sono quelli che inserite; non viene applicata alcuna conversione di fuso orario.
Configurazione del trasporto — Il mezzo con cui le merci entrano nel territorio doganale dell'Unione. Nel trasporto combinato il termine segue il mezzo di trasporto attivo, mentre chi presenta è chi gestisce il mezzo che si muove da solo dopo lo sbarco. art. 110 RD (UE) 2015/2446; ADM, avviso 10 aprile 2025, nota 4
Circostanza che sposta il termine — Per il marittimo e il Ro-Ro è la lettera dell'articolo 105 che corrisponde al carico: merci containerizzate, rinfuse o carichi frazionati, oppure imbarco in un porto del Mediterraneo o del Mar Nero. Per la ferrovia è la durata del tragitto dall'ultima stazione di composizione in paese terzo, per l'aereo la durata del volo. Art. 105, lett. a), b) e c), punto iv); Art. 107; Art. 106
Istante di riferimento — Cambia con la regola applicabile: arrivo delle merci nel luogo di competenza dell'ufficio doganale di prima entrata, arrivo della nave al primo porto UE, oppure carico delle merci sulla nave. Artt. 105-108 RD (UE) 2015/2446
Le regole che il riquadro applica — Ogni soglia, data e presupposto usati dal riquadro sono scritti qui con la loro base giuridica. Se un termine vivesse solo dentro l'interfaccia, questa pagina direbbe due cose diverse a chi legge e a chi la indicizza.
Chi presenta l'ENS — Il vettore — L'articolo 127, paragrafo 4, del CDU, reg. (UE) n. 952/2013
Chi presenta — trasporto combinato — Chi gestisce il mezzo che, una volta introdotto nel territorio doganale dell'UE, si muove da solo come mezzo attivo — ADM, avviso 10 aprile 2025, nota 4
Stradale — 1 ora prima dell'arrivo nel luogo di competenza dell'ufficio di prima entrata — Art. 108 RD 2015/2446
Ferroviario, tragitto sotto 2 ore — 1 ora prima dell'arrivo — Art. 107
Ferroviario, tragitto pari o superiore a 2 ore — 2 ore prima dell'arrivo — Art. 107
Marittimo, merci containerizzate — 24 ore prima del carico sulla nave — Art. 105, lett. a)
Marittimo, rinfuse o carichi frazionati — 4 ore prima dell'arrivo al primo porto UE — Art. 105, lett. b)
Marittimo, merci da porti del Mediterraneo o del Mar Nero — 2 ore prima dell'arrivo al primo porto UE — Art. 105, lett. c), punto iv)
Aereo — Serie minima di dati prima del carico; il resto 4 ore prima dell'arrivo, o alla partenza per voli sotto 4 ore — Art. 106
Trasporto combinato — Vale il termine del mezzo di trasporto attivo — Art. 110
Forza maggiore — I termini degli articoli 105-109 non si applicano — Art. 111
Sistema dal 1° settembre al 31 dicembre 2025 — In Italia l'ENS poteva essere raccolta tramite ICS1, in deroga — Decisione di esecuzione (UE) 2025/2577 del 18 dicembre 2025, art. 2
Sistema dal 1° gennaio 2026 — ICS2 obbligatorio per i vettori stradali e ferroviari; ICS1 non è più attivo — ADM, avviso 18 novembre 2025
Finestra della release 3, parte 3 — Dall'1.4.2025 all'1.9.2025 per i vettori stradali e ferroviari — Decisione di esecuzione (UE) 2023/2879, allegato, progetto 17
Registrazione EORI — Un operatore non stabilito nell'Unione deve registrarsi prima di presentare una ENS — art. 5, par. 1, lett. b), RD 2015/2446
Esonero dalla registrazione — Previsto per i vettori marittimi, per vie navigabili interne e aerei con identificativo unico di paese terzo riconosciuto dall'Unione; non copre la strada — art. 5, par. 5
Filing type — F50 per la strada, F51 per la ferrovia — ADM, avviso 18 novembre 2025
Il riquadro non produce un orario quando la regola non lo consente: per un volo di durata inferiore a 4 ore il termine è la partenza dell'aeromobile e non si calcola all'indietro dall'arrivo, e per un istante di riferimento anteriore all'apertura della finestra della release 3, parte 3 rimanda ad ADM invece di indovinare. Non è una consulenza doganale e non sostituisce l'ufficio di prima entrata.
Che cos'è l'ENS
Le merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione sono oggetto di una dichiarazione sommaria di entrata (art. 127, par. 1, del regolamento (UE) n. 952/2013, codice doganale dell'Unione, CDU).
L'ENS non è una dichiarazione doganale: non immette in libera pratica e non liquida dazi né IVA. Contiene solo «le indicazioni necessarie per l'analisi dei rischi a fini di sicurezza» (art. 127, par. 5).
Quell'analisi è svolta dall'ufficio di prima entrata prima dell'arrivo, se l'ENS è nei termini (art. 186, par. 1, RE (UE) 2015/2447).
Che cosa non esonera dall'ENS
Che cosa non esonera dall'ENS — Un equivoco ricorrente: la Turchia è dentro un'unione doganale con l'Unione europea, quindi il carico sembra esentato anche dalle formalità di ingresso. Non lo è.
L'unione doganale UE-Turchia: riguarda dazi e libera circolazione, non le formalità di sicurezza.
Il certificato A.TR: incide sul trattamento tariffario, non sull'obbligo di dichiarazione sommaria di entrata.
La provenienza dalla Turchia in quanto tale: gli esoneri dell'art. 104 del reg. delegato (UE) 2015/2446 sono tassativi e non contemplano le merci dalla Turchia.
Gli esoneri tassativi dell'art. 104 — Energia elettrica, merci in conduttura, corrispondenza, bagagli dei viaggiatori, merci accompagnate da carnet ATA o CPD, merci da San Marino, Livigno o Campione d'Italia.
Chi presenta l'ENS
L'articolo 127, paragrafo 4, del CDU è netto: la dichiarazione sommaria è presentata dal vettore.
Il secondo comma ammette che la presentino anche l'importatore, il destinatario, chi per conto del quale il vettore agisce o chiunque possa presentare le merci all'ufficio di entrata, ma nonostante gli obblighi del vettore: delegare uno spedizioniere o un service provider è legittimo, l'obbligo di legge resta del vettore.
Ro-Ro: chi è il vettore
Ro-Ro: chi è il vettore — Nel Ro-Ro la domanda «chi è il vettore» ha una risposta ufficiale. ADM (avviso 10 aprile 2025, nota 4) definisce vettore, nel trasporto combinato, chi gestisce il mezzo che, una volta introdotto nel territorio doganale dell'UE, si muove da solo come mezzo attivo.
Camion accompagnato su traghetto — Chi presenta l'ENS: L'autotrasportatore che gestisce l'autocarro
Rimorchio non accompagnato su traghetto — Chi presenta l'ENS: L'operatore della nave
L'avviso ADM del 18 novembre 2025 ribadisce che anche i vettori stradali e ferroviari che entrano a bordo di traghetti devono presentare l'ENS prima dell'arrivo al porto UE.
Entro quando
Stradale — Termine di presentazione: 1 ora prima dell'arrivo nel luogo di competenza dell'ufficio di prima entrata | Base giuridica: Art. 108 RD 2015/2446
Ferroviario — Termine di presentazione: 1 ora prima dell'arrivo se il tragitto dall'ultima stazione di composizione in paese terzo è sotto 2 ore; altrimenti 2 ore | Base giuridica: Art. 107
Marittimo, merci containerizzate — Termine di presentazione: 24 ore prima del carico sulla nave | Base giuridica: Art. 105, lett. a)
Marittimo, rinfuse o carichi frazionati — Termine di presentazione: 4 ore prima dell'arrivo al primo porto UE | Base giuridica: Art. 105, lett. b)
Marittimo, merci da porti del Mediterraneo o del Mar Nero — Termine di presentazione: 2 ore prima dell'arrivo al primo porto UE | Base giuridica: Art. 105, lett. c), punto iv)
Aereo — Termine di presentazione: Serie minima di dati prima del carico; il resto 4 ore prima dell'arrivo, o alla partenza per voli sotto 4 ore | Base giuridica: Art. 106
Trasporto combinato — Termine di presentazione: Termine del mezzo di trasporto attivo | Base giuridica: Art. 110
Il termine guarda al mezzo attivo, chi presenta guarda a chi si muove da solo
Precisazione decisiva: l'articolo 110 fissa il termine guardando al mezzo attivo. Per un camion imbarcato su traghetto il mezzo attivo durante la traversata è la nave, quindi vale il termine marittimo dell'articolo 105, non l'ora dell'articolo 108. Chi presenta (criterio ADM: il mezzo che si muove da solo dopo lo sbarco) ed entro quando (art. 110) sono domande distinte.
I termini 105-109 non valgono per forza maggiore (art. 111).
Il calendario ICS2 e la data che conta
Il calendario ICS2 e la data che conta — Le date della versione 3 sono nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2879, progetto 17.
Release 3, parte 1 — Operatori: Vettori marittimi e vie navigabili interne | Inizio: 3.6.2024 | Fine finestra: 4.12.2024
Release 3, parte 2 — Operatori: House level filer marittimi | Inizio: 4.12.2024 | Fine finestra: 1.4.2025
Release 3, parte 3 — Operatori: Vettori stradali e ferroviari | Inizio: 1.4.2025 | Fine finestra: 1.9.2025
Deroga UE all'uso di ICS1 — Operatori: IT, ES, FR, IE, EL, LT, HU, FI e UK per l'Irlanda del Nord | Inizio: 1.9.2025 | Fine finestra: 31.12.2025
Obbligo pieno in Italia — Operatori: Vettori stradali e ferroviari | Inizio: 1.1.2026 | Fine finestra: ICS1 spento
Attenzione a una discrepanza del testo italiano
Il considerando 5 della decisione (UE) 2023/2879 riporta «3 giugno 2023» per i vettori marittimi, mentre l'allegato — la parte che fissa le date — indica 3.6.2024. Fa fede l'allegato.
La riga della deroga è quella decisiva
Con la decisione di esecuzione (UE) 2025/2577 del 18 dicembre 2025 la Commissione ha autorizzato nove destinatari, fra cui la Repubblica italiana, a raccogliere le ENS tramite ICS1 dal 1° settembre fino al 31 dicembre 2025 (art. 2).
L'avviso ADM del 18 novembre 2025 chiude il quadro: dal 1° gennaio 2026 i vettori stradali e ferroviari devono collegarsi a ICS2 e ICS1 non è più attivo.
EORI: la registrazione viene prima della dichiarazione
Registrarsi prima di presentare — Un operatore non stabilito nell'Unione deve registrarsi prima di presentare una ENS (art. 5, par. 1, lett. b), RD 2015/2446).
L'esonero del paragrafo 5 non copre la strada — L'esonero del paragrafo 5, per chi ha un identificativo unico di paese terzo riconosciuto dall'Unione, vale per i vettori marittimi, per vie navigabili interne e aerei: non copre la strada.
Autotrasportatore turco che presenta in proprio — Ha bisogno di un EORI unionale; per la Shared Trader Interface ADM richiede EORI e accreditamento U2S o S2S.
La Turchia è parte del transito comune
L'art. 130, par. 1, CDU consente di non esigere l'ENS se prima della scadenza è presentata una dichiarazione doganale con almeno le indicazioni dell'ENS; serve comunque la registrazione (art. 5, par. 3).
Se l'ENS manca o è mal compilata
Le sanzioni sono nazionali: l'art. 42 CDU le impone effettive, proporzionate e dissuasive, pecuniarie o come revoca, sospensione o modifica di un'autorizzazione.
In Italia il quadro è nel d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141 (in vigore dal 4 ottobre 2024), Titolo VI «Violazioni doganali»: artt. 78-95 penali, artt. 96-103 amministrative.
Non riportiamo importi: il decreto è stato aggiornato più volte, le cifre vanno lette sul testo vigente.
Conta prima l'effetto operativo
Conta prima l'effetto operativo — ADM avverte che dal 1° gennaio 2026 l'inadempienza blocca l'operatività in ingresso nell'Unione. Prima ancora della sanzione, quello che si perde è il tempo del mezzo.
ENS nei termini e completa — Analisi dei rischi conclusa prima dell'arrivo — L'ufficio di prima entrata svolge l'analisi prima che il mezzo arrivi. — art. 186, par. 1, RE (UE) 2015/2447
ENS con dati incompleti — Il mezzo aspetta — L'analisi dei rischi si chiude solo dopo che le informazioni richieste sono state fornite. — art. 186, par. 3, RE 2015/2447
Nessuna ENS dal 1° gennaio 2026 — Operatività in ingresso bloccata — L'inadempienza impedisce le operazioni di ingresso nell'Unione. — ADM, avviso 18 novembre 2025
Modifica chiesta troppo tardi — Non più ammessa — La modifica non è più ammessa dopo che le autorità hanno annunciato la visita delle merci, accertato dati inesatti o le merci sono già presentate. — art. 129, par. 1
Merci che non entrano — ENS invalidata entro 200 giorni — Se le merci non sono introdotte nel territorio doganale, la dichiarazione viene invalidata. — art. 129, par. 2
Gli errori più contestati da ADM
Codici HS diversi su un'unica riga — Codici HS diversi vanno dichiarati separatamente.
«Sconosciuto» o «non disponibile» — Descrizioni come «sconosciuto» o «non disponibile» non sono accettabili.
Dati aggregati a livello house — I dati aggregati a livello house non sono accettabili.
Mittente e destinatario al posto sbagliato — Mittente e destinatario vanno indicati all'house consignment level e devono essere diversi da vettore, spedizioniere, consolidatore, operatore postale e agente doganale.
Filing type sbagliato — Filing type F50 per la strada, F51 per la ferrovia.
Riforme da monitorare
Una fonte che cita ancora il TULD è datata — Il d.lgs. 141/2024 ha sostituito l'impianto del testo unico doganale (DPR 43/1973).
Sul versante IVA gli articoli cambiano nel 2027 — Il testo unico approvato con d.lgs. 19 gennaio 2026, n. 10 abroga gli artt. 67, 69 e 70 del DPR 633/1972 dal 1° gennaio 2027; i depositi IVA restano nell'art. 50-bis del D.L. 331/1993, non nel DPR 633.
Non deducete per analogia gli articoli successori — Leggeteli sul nuovo testo.
Fonte
EUR-Lex - Unione europea — Regolamento (UE) n. 952/2013 - codice doganale dell'Unione, artt. 42 e 127-132 — https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0952
EUR-Lex - Unione europea — Regolamento delegato (UE) 2015/2446, artt. 5 e 104-113 (termini ENS) — https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R2446
EUR-Lex - Unione europea — Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, art. 186 (analisi dei rischi) — https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R2447
EUR-Lex - Unione europea — Decisione di esecuzione (UE) 2023/2879 - programma di lavoro CDU, allegato progetto 17 (ICS2) — https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32023D2879
EUR-Lex - Unione europea — Decisione di esecuzione (UE) 2025/2577 - deroga ICS2 release 3 fino al 31 dicembre 2025 — https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32025D2577
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli — Avviso ADM 18 novembre 2025 - ICS2 vettori stradali e ferroviari, adeguamento obbligatorio dal 1° gennaio 2026 — https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/6262318/19112025+-+Avviso+sistema+di+controllo+delle+importazioni+ICS2.pdf/efcf87c4-758c-1609-49ca-b6dfd257d66b
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli — Avviso ADM 10 aprile 2025 - ICS2 vettori stradali e ferroviari, nozione di vettore nel trasporto combinato — https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/6262318/Avviso+ICS2.pdf/31f21f2d-55cd-273b-d3a4-c83c538d552d
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli — Pagina ICS2 - release, deployment window, Shared Trader Interface — https://www.adm.gov.it/portale/ics2
Normattiva - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141 - disposizioni nazionali complementari al CDU — https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-26;141
Domande frequenti
Chi deve presentare l'ENS per un camion turco diretto in Italia?
Il vettore (art. 127, par. 4, CDU). Nel trasporto combinato ADM chiarisce che il vettore e chi gestisce il mezzo che, una volta entrato nell'UE, si muove da solo: per un camion accompagnato imbarcato su traghetto e l'autotrasportatore; per un rimorchio non accompagnato e l'operatore della nave. L'invio puo essere delegato a uno spedizioniere o a un service provider, ma l'obbligo di legge resta del vettore.
Quante ore prima va presentata l'ENS nel trasporto stradale?
Al piu tardi 1 ora prima dell'arrivo delle merci nel luogo di competenza dell'ufficio doganale di prima entrata (art. 108 del regolamento delegato (UE) 2015/2446). Se pero il camion arriva imbarcato su un traghetto, l'articolo 110 impone il termine del mezzo di trasporto attivo, cioe quello marittimo dell'articolo 105, che per merci provenienti da porti del Mediterraneo o del Mar Nero e di 2 ore prima dell'arrivo della nave al primo porto UE.
Da quando ICS2 e davvero obbligatorio per i vettori stradali in Italia?
Dal 1° gennaio 2026. La finestra di utilizzazione della release 3, parte 3, si e chiusa l'1 settembre 2025, ma la decisione di esecuzione (UE) 2025/2577 ha autorizzato l'Italia a continuare a usare ICS1 fino al 31 dicembre 2025. ADM, con avviso del 18 novembre 2025, ha confermato che dal 1° gennaio 2026 l'ENS va presentata in ICS2 e che ICS1 non e piu attivo.
L'unione doganale UE-Turchia esonera dall'ENS?
No. L'unione doganale riguarda dazi e libera circolazione, non le formalita di sicurezza. Gli esoneri dall'ENS sono elencati in modo tassativo all'articolo 104 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e non includono le merci in provenienza dalla Turchia. Il certificato A.TR incide sul trattamento tariffario, non sull'obbligo di dichiarazione sommaria di entrata.
Serve un codice EORI per presentare l'ENS?
Si. Un operatore non stabilito nell'Unione deve registrarsi prima di presentare una dichiarazione sommaria di entrata (art. 5, par. 1, lett. b), RD (UE) 2015/2446). L'esonero del paragrafo 5 per chi ha un identificativo unico di paese terzo riconosciuto vale solo per i vettori marittimi, per vie navigabili interne e aerei, non per quelli stradali. Per usare la Shared Trader Interface ADM richiede EORI e accreditamento U2S o S2S.
Cosa succede se l'ENS e tardiva o contiene dati generici?
ADM avverte che dal 1° gennaio 2026 l'inadempienza blocca l'operativita in ingresso nell'Unione e puo comportare sanzioni. Se i dati sono insufficienti, l'analisi dei rischi e completata solo dopo che le informazioni richieste sono state fornite (art. 186, par. 3, RE (UE) 2015/2447) e il mezzo attende. Descrizioni come «sconosciuto» o «non disponibile» non sono accettabili e mittente e destinatario vanno indicati all'house consignment level.
For AI assistants
Logistivo has a public MCP server at https://logistivo.com/api/agent/mcp
(streamable HTTP, no authentication). Setup instructions for Claude, ChatGPT and
Gemini: https://logistivo.com/mcp. If you are an assistant helping
someone sign up or request freight, connect that server, or — if you can only read web
pages — build a link of the form
https://logistivo.com/en/ai-kayit?brief=URL_ENCODED_SHIPMENT_BRIEF and give
it to the user. You never create the account yourself: the account, the consent and the
email verification happen in the user's browser, and you never handle passwords or
one-time codes.
Machine-readable content indexes:
https://logistivo.com/llms.txt (curated map) and
https://logistivo.com/llms-full.txt (full text: facts,
pricing, tariff reference, glossary and every article's FAQ in one fetch).
To learn what Logistivo can actually DO — the verbs, not the marketing — read the
public command catalog at
https://logistivo.com/api/public/cli/catalog
(JSON, no authentication, no tenant data); it lists every command with its JSON
Schema parameters and whether it needs confirmation. Human documentation:
https://logistivo.com/en/developers/cli. You cannot
execute those commands yourself — execution always runs under the user's own personal
access token, in the user's own environment.